Impianti fotovoltaici su terreni agricoli abbandonati

La Regione Veneto ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale le norme che disciplinano i parametri per la realizzazione degli impianti fotovoltaici su terreni agricoli abbandonati.

La delibera in questione è la n. 1050 del 5 giugno della Giunta regionale. Con la quale la Regione ha definito il rilascio dell’attestazione di terreno agricolo abbandonato, utile all’installazione degli impianti fotovoltaici in deroga al Decreto liberalizzazioni. Che prevede l’esclusione degli impianti installati su terreni agricoli.

In base al comma 4 dell’art. 10, è disposto che soltanto il 10% del terreno venga adibito alla produzione di energia elettrica da fotovoltaico e che ogni sistema potrà disporre di una potenza nominale massima di un megawatt.

Se più terreni appartengono allo stesso proprietario, gli impianti fotovoltaici non potranno essere installati a una distanza inferiore ai due chilometri l’uno dall’altro. Mentre quanto agli impianti realizzati su terreni abbandonati da almeno cinque anni, potranno fruire di una speciale deroga rispetto a questi limiti.

In via eccezionale potranno approfittare degli incentivi statali, purché siano stati abilitati entro il 25 marzo 2012 e che entro in esercizio in un arco di tempo compreso in 180 giorni da questa data.

All’interno della delibera pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto troviamo anche i criteri utili alla presentazione e formazione dell’istruttoria delle domande per il riconoscimento della condizione di “terreno abbandonato”.

Mediante gli sportelli della regione, le procedure tecniche amministrative saranno eseguite dall’Avepa l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura.

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