Fotovoltaico: reddito d’impresa per i condomini

Reddito d’impresa per i condomini nel campo del fotovoltaico. La cessione dietro compenso dell’elettricità, che deriva dall’accordo tra i proprietari dello stabile, determina l’esistenza di una società tra gli aderenti l’iniziativa. Si tratta, infatti, di un’attività commerciale abituale e imponibile in cui la produzione di energia solare è ceduta alla rete dai condomini.

Secondo quanto stabilito dalla risoluzione 84/E del 10 agosto, viene chiarito ogni dubbio sollevato dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sulle modalità di tassazione degli impianti con potenza superiore ai 20 kw. Perché parliamo di attività commerciale?

In realtà le ragioni che hanno portato a considerare attività commerciale gli impianti fotovoltaici nelle produzioni superiori ai 20 kW o nei casi in cui l`energia prodotta, anche se inferiore a tale misura, viene ceduta totalmente alla rete del Gse, derivanti dai condomini vengono già individuate nella circolare 46/Edel 2007.

Il condominio, rappresentando una particolare forma di entità di carattere amministrativo, non è definibile come soggetto che svolge attività di produzione e vendita dell’energia. Perciò deve essere individuato a chi attribuire il reddito.

Quanto alla risoluzione, questa si può presentare anche in presenza del solo accordo verbale per esercitare una attività commerciale, o con un comportamento idonea a dimostrare l’intenzione di stipulare l’accordo.

Al di là delle modalità con cui si realizza l’intesa, la società che gestisce l’impianto di produzione di energia è un soggetto commerciale, deve quindi emettere fattura al Gestore per l’elettricità immessa in rete e il Gse deve operare nei suoi confronti la ritenuta del 4% (articolo 28 Dpr 600/73).

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