Detrazione Fotovoltaico: guida e leggi

Con circolare n. 36/E del 19 Dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a elargire chiarimenti in merito al corretto inquadramento e al punto della situazione a riguardo del trattamento fiscale e del trattamento catastale relativo all’impiantistica fotovoltaica.

Il documento provvede alla chiara esplicazione della qualifica degli impianti fotovoltaici quando definiti beni mobili e beni immobili e al conseguente relativo e distintivo trattamento derivante in termini di IVA, registro e imposte dirette.

Si passa quindi a una rassegna di ipotesi relative ad impiantistica fotovoltaica installata su beni appartenenti a terzi e a impianti con acquisto in leasing, alla possibilità di disapplicazione della disciplina per holding e società non operative nei confronti di produttori di energia fotovoltaica, al discorso IVA applicato alle locazioni di terreni adibiti alla realizzazione degli impianti, per finire con considerazioni sul nuovo sistema incentivante previsto dal V Conto Energia.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

L’accento si pone prettamente sulla corretta definizione degli impianti quando beni mobili o immobili. Un impianto fotovoltaico sarà definito quale bene immobile quando costitutivo di una centrale di produzione di energia elettrica la quale può essere censita in maniera autonoma all’interno delle categorie catastali

  • opifici
  • fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole

Un impianto fotovoltaico è inoltre considerato quale bene immobile qualora sia installato su un tetto o posizionato a ridosso delle pareti di un immobile, casi in cui sarà di sussistenza l’obbligo di dichiarazione di variazione catastale.

L’ora menzionata dichiarazione di variazione catastale, sarà necessaria qualora l’impiantistica fotovoltaica favorisca l’incremento della redditività ordinaria o del valore capitale dell’immobile per almeno il 15%, fattore determinante l’accatastamento non autonomo con incremento della rendita catastale senza incidenza sulla classificazione immobiliare.

Un impianto fotovoltaico sarà invece definito quale bene mobile quando non sussisterà l’obbligo di dichiarazione al Catasto ne in forma autonoma, ne, se senza incidenza e rispetto dei requisiti in termini di potenza e dimensioni, come variazione immobiliare.

IVA E IMPOSTE

Per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA alle cessioni di impiantistica qualificata come bene immobile, l’aliquota ridotta al 10% sarà applicata all’acquisto o alla realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione e la fornitura di energia elettrica con potenza favorevole l’utilizzo o l’immissione nella rete di distribuzione sulla base della normativa CEI 82-25.

A partire dall’inizio del 2014, cessioni di impianti fotovoltaici che siano qualificati quali beni immobili esenti da IVA, dovranno scontare il Registro nella misura proporzionale del 9%.

In relazione ai suddetti trasferimenti, l’imposta da corrispondere non potrà essere inferiore all’importo di 1.000 euro e le medesime operazioni dovranno inoltre essere soggette a imposte ipotecarie e catastali con tassazione fissa pari a 50 euro.

Consigliamo il seguente articolo per un approfondimento su tutti i costi del fotovoltaico incluse le spese inerenti gli aspetti fiscali qui accennati.